STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (O APS)
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE SORDOCIECHI ITALIANI”
Art. 1) Denominazione, sede e durata
1. È costituita, l’associazione denominata “Associazione Nazionale Sordociechi Italiani” con acronimo “ANScI” Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta “ANScI”.
3. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità per tutti gli associati e in particolare per chi si riconosce nelle disabilità ivi rappresentate, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L’associazione ha sede legale nel Comune di Modena e la sua durata nel tempo è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale eletto dall’assemblea dei soci fondatori può successivamente individuare tra i futuri associati il referente regionale per la costituzione di Consigli Regionali. Ogni Consiglio Regionale è formato da tre membri regolarmente iscritti.
Art. 2) Logo dell’Associazione
1. Il logo dell’Associazione rappresenta una stella marina, animale che non ha orecchie né occhi, e sotto ogni braccia ha tanti piccoli “piedini” che servono per esplorare il mondo esterno e a far tante altre cose, e metaforicamente rappresenta le persone sordocieche che usano il tatto per comunicare, riconoscere le persone, leggere il braille, usare il bastone bianco-rosso per orientarsi, ecc.
La stella marina è di colore blu e si trova in due cerchi uno dentro all’altro di cui i colori si ispirano a quelli della bandiera creata dal Sordocieco Arnaud Balard, il primo cerchio interno su cui poggia la stella è turchese che è il colore mondiale della lingua dei segni e della comunità sordocieca segnante, invece il secondo cerchio esterno è di colore blu che simboleggia la Terra, l’umanità, ed è il colore adottato per rappresentare la sordità includendo cosi anche i sordociechi non segnanti.
Infine ci sono due scritte di colore giallo che simboleggia la solidarietà, molto importante per le persone Sordocieche che non devono esser lasciate sole nel buio e nel silenzio, e la convivenza con la sordocecità in maniera positiva.
La prima scritta si trova dentro al cerchio blu e indica “Associazione Nazionale Sordociechi Italiani”, invece la seconda scritta è dentro al cerchio turchese e sotto alla stella marina e riporta l‘acronimo “ANScI”.
2. Il logo dell’Associazione è parte integrante della denominazione sociale e il suo utilizzo è disciplinato dall’apposito Regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Segue immagine del logo ANScI
Art. 3) Principi ispiratori e finalità
1. L’associazione non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di promuovere e perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e aconfessionale.
2. In particolare intende ispirarsi:
a) agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana) alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
c) alla Dichiarazione dei Diritti delle Persone Sordocieche del 1979
d) alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 18 dicembre 2000
e) alla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dal governo Italiano ai sensi della Legge nr.18 del 3 marzo 2009
f) alla legge del 1° aprile 2004 del Parlamento Europeo sulla Dichiarazione dei Diritti delle Persone Sordocieche ratificata in Italia con la legge nr. 107 del 24 giugno 2010 che riconosce la sordocecità come “disabilità unica e specifica”
g) alla Legge nr. 69 del 21 maggio 2021 sul riconoscimento della LIS e LIS tattile e alle direttive e/o raccomandazioni sancite dagli organismi preposte;
3. si prefigge lo scopo di esercitare quanto indicato nella Dichiarazione scritta dei Diritti delle Persone Sordocieche, promuove e valorizza la dignità e l’autonomia delle persone sordocieche e i loro pieni diritti di cittadinanza per migliorare tutti gli aspetti della vita sociale tra i quali:
l’autodeterminazione, l’accessibilità alle strutture, all’informazione, all’educazione, alla formazione professionale finalizzata alla piena inclusione delle persone Sordocieche negli ambiti scolastici, post scolastici, professionali, lavorativi, politici, sociali e nelle attività ricreative, sportive agonistiche e non agonistiche
4. cerca di favorire l’inclusione delle persone Sordocieche promuovendo l’informazione con campagne di sensibilizzazione sul tema delle disabilità sensoriali e sugli strumenti di comunicazione utili al fine di evitare la discriminazione nella vita sociale che comporta questa disabilità unica e specifica.
5. cerca di raggiungere gli obiettivi proposti nell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Art. 4) Attività di interesse generale
L’associazione, che si ispira ai principi della solidarietà, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) formazione universitaria e post-universitaria;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
e) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, dell’abilismo, dell’audismo e al contrasto della povertà educativa;
f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Art. 5) Attività Diverse
1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 2. del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale l’individuazione di dettaglio di tali attività.
2. L’associazione può stipulare convenzioni e accordi con altre associazioni per assolvere alle proprie finalità di cui all’art. 5 comma 2 del presente Statuto compatibilmente con le norme del codice del terzo settore.
Art. 6) Ammissione degli Associati
1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, e in caso di minorenni, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino a partecipare alla vita dell’associazione e a tale fine si richiede la presentazione della domanda di iscrizione;
2. L’ammissione di Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro è possibile solo a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. Gli Associati sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari:
− i soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto;
− i soci Ordinari sono tutte le persone Sordocieche che, avendo presentato domanda di iscrizione assolvendo all’impegno economico della quota associativa, a rispettare lo scopo sociale e a seguire il Regolamento Interno dell’Associazione;
− i soci Onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo Nazionale riconosce tale merito in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione e per cui non sono tenuti al pagamento della quota Associativa;
5. Gli Amici dell’ANScI sono tutti coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell’ANScI e sostengono l’attività dell’associazione contribuendo economicamente alla stessa.
6. L’istanza di richiesta del nuovo associato viene presa in considerazione dal Consiglio Direttivo Nazionale, e darà comunicazione all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di adesione il rigetto è impugnabile di fronte all’assemblea dei soci che dovrà tenersi entro 30 giorni dal ricorso.
Art. 7) Diritti e doveri degli Associati
1. Ciascun associato ha diritto di:
a) possedere la tessera dell’Associazione dietro pagamento della quota associativa;
b) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
c) essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
d) partecipare alle attività promosse dall’associazione;
e) conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
f) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
g) usufruire dei servizi dell’Associazione e di utilizzare il logo associativo previa autorizzazione del CDN.
2. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare e osservare il presente statuto, il Regolamento Interno, le delibere e le circolari degli organi direttivi e la normativa associativa;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa annuale dovuta dal 1° gennaio dell’anno in cui si riferisce e deve essere versata entro il successivo 31 marzo. rinnovandola di anno in anno, salvo comunicazione di recesso, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 31 marzo;
d) di assumere comportamenti di correttezza, di lealtà e di decoro nei confronti dell’Associazione.
Art. 8) Perdita della qualità di associato
1) Si perde la qualità di associato:
– per recesso: l’associato che decide di recedere, in qualsiasi momento senza oneri dall’associazione, deve darne comunicazione inviando la lettera di recesso datata e sottoscritta, anche via email al Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà a deliberare la sua qualifica di associato;
– per morosità: l’associato che non versa la quota entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e non comunica il proprio recesso, è ritenuto automaticamente decaduto per morosità. L’associato decaduto può essere riammesso, solo per valido e comprovato motivo, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di decadenza, previo pagamento sia della quota dell’anno scoperto, sia la quota relativa all’annualità in corso. Oltre tale data si dovrà seguire ex novo la procedura di ammissione.
– per esclusione e per sospensione temporanea: possono essere approvate e deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti di un associato per gravi motivi e per inosservanza degli obblighi statutari o quando egli agisce contro gli interessi e gli scopi dell’Associazione. L’associato escluso decade da tutti i diritti con effetto immediato e non ha diritto alla restituzione della quota nè sui fondi dell’Associazione, invece la sospensione consiste nella perdita temporanea dei diritti associativi e il provvedimento di sospensione deve essere sempre preceduto da un formale richiamo scritto.
– per decesso.
Art. 9) Organi sociali dell’Associazione
1. Gli organi sociali dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente Nazionale;
d) il Segretario Nazionale;
e) il Tesoriere Nazionale;
f) il Collegio dei Probiviri.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 4 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.
Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. Tutti gli organi sociali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per videoconferenza, a condizione che tuti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la videoconferenza, tutti loro diritti, compreso il diritto di voto.
Art. 10) Assemblea degli Associati
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza degli Associati.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e assistito anch’esso dal Segretario eletto dall’Assemblea.
Art. 11) Convocazione e validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea è convocata ufficialmente almeno un mese prima della convocazione, specificando luogo, data e orario, tramite email e/o PEC, inviata al recapito risultante nel libro degli Associati.
3. Ove non sia possibile farla di presenza, alla quale viene data la priorità, l’Assemblea può tenersi anche per videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
4. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
5. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
Art. 12) Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale scelti tra i propri Associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) rettificare i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale per motivi di urgenza;
g) rettificare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
h) rettificare la proposta determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale l’ammontare della quota associativa;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 13) Rappresentanza in Assemblea e modalità di voto
1. Hanno diritto al voto gli Associati Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Gli associati di recente ammissione o che non risultino inseriti nei suddetti elenchi possono essere ammessi a votare previa esibizione del documento attestante l’avvenuto pagamento della propria quota associativa.
3. Gli Associati aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad un altro Associato che abbia diritto di voto.
4. Un Associato può detenere fino a un massimo di tre (3) deleghe, le quali devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate negli atti sociali.
5. Il Presidente dell’Assemblea verifica le validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell’assemblea.
6. Non può esser conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o altro organo sociale.
7. Il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario dell’Assemblea. Del verbale si dà lettura per la necessaria approvazione.
8. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
>9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di mano.
12. Per le votazioni in materia di elezioni alle cariche sociali si procede con il sistema dello scrutinio segreto.
13. Nel caso in cui le votazioni presentino situazioni di parità, si provvederà ad una nuova votazione, in caso di nuova parità la delibera è respinta.
14. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.
15. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 14) Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta da almeno un terzo del Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un quinto degli Associati, purché in regola con il tesseramento. con lettera firmata e motivata inoltrata al CDN;
2. L’Assemblea Straordinaria discute e delibera:
a) modifiche dello statuto;
b) sullo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) su altro ritenuto necessario dal CDN secondo quanto meglio precisato nel Regolamento Interno.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci.
Art. 15) Il Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da tre (3) a cinque (5) componenti Sordociechi, eletti dall’Assemblea tra i soci e dopodiché il CDN in carica elegge il Vicepresidente.
4. Se viene nominato un membro che è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, esso decade dai pubblici uffici e della capacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Ad eccezione del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono la loro attività gratuitamente, salvo rimborso spese come da regolamento, rimangono in carica per la durata di quattro (4) anni e possono essere rieletti.
Art. 16) Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
f) proporre l’ammontare della quota associativa annuale;
g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
k) deliberare in merito all’esclusione di soci;
l) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
m) nominare il Segretario che può essere scelto tra i non soci, con competenze qualificate, previa approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale e che si impegni a rispettare i principi e valori dell’Associazione stessa;
n) nominare il Tesoriere che può essere scelto tra i non soci, con competenze qualificate e adeguate, previa approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale e che si impegni a rispettare i principi e i valori dell’Associazione stessa;
o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17) Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria e il Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno sette (7) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (2/3) dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7. Il Consiglio Direttivo Nazionale può tenersi per videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 18) Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dagli Associati, dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, e di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19) Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale, scelto tra non associati, è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolge il suo ruolo a titolo retribuito e non volontario. collabora con il Presidente per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, altresì:
a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e ne redige i verbali;
b) conserva i verbali delle riunioni degli organi dell’associazione, la corrispondenza e tutta la documentazione dell’attività dell’associazione;
c) può avvalersi sotto la propria responsabilità e previa autorizzazione del Presidente, di altri associati per l’espletamento dei propri compiti.
Art. 20) Tesoriere Nazionale
1. Il Tesoriere Nazionale, scelto tra non associati, è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolge il suo ruolo a titolo retribuito e non volontario;
2. provvede all’amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall’Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
3. firma le ricevute d’incasso e gli ordinativi del pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale e all’approvazione dell’Assemblea;
4. può proporre a membri del Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di un Vice Tesoriere destinato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.
Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art 21) Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri esterni all’Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo il Regolamento.
2. Il Collegio ha la funzione di decidere secondo equità e imparzialità, sulle seguenti questioni:
a) sanzioni disciplinari nei confronti degli associati e del Consiglio Direttivo Nazionale, ivi compresa l’esclusione degli associati, decisa dal CDN;
b) eventuali controversie che possano insorgere, nonché le presunte violazioni del presente Statuto, le norme regolamentari, comprese quelle collegate alle delibere e determinazioni del CDN;
c) questioni inerenti ai rapporti sociali e tutte quelle insorgenti tra l’Associazione e tra gli associati medesimi;
d) questioni elettorali.
3. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
4. L’Assemblea degli Associati in via ordinaria nomina, altresì, ove necessario, almeno un Probiviro supplente, il quale subentra nel Collegio in caso di conflitto d’interessi o di impedimento di un Probiviro effettivo.
5. Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni dei Probiviri, il CDN provvede tempestivamente e indire nuove elezioni.
Art. 22) Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposito verbale dal Consiglio Direttivo Nazionale che definirà le regole di rimborso spese.
Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Art. 23) Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) Il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Nazionale. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale.
Art. 24) Risorse economiche
1.Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.c. art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
2. Le modalità di utilizzo dei suddetti fondi sono stabilite nel regolamento di attuazione nel presente statuto e i fondi dell’associazione possono essere utilizzati solo per il compimento delle finalità prefissate dallo statuto.
Art. 25) Bilancio d’esercizio
1. Il bilancio d’esercizio inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione morale sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono
predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro 120/180 giorni dalla chiusura dell’esercizio nel mese di maggio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e l’approvazione da parte dell’Assemblea.
Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo Nazionale e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.
Art. 26) Divieto di distribuzione degli utili
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di Gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27) Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall’Assemblea degli Associati aventi diritto al voto e convocata in via straordinaria con avviso a mezzo PEC almeno quattro mesi prima della convocazione.
2. E il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.
Art. 28) Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
